CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IISez. II

Art. 2707

Carte e registri domestici.

In vigore dal 19 apr 1942
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti: 1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto; 2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2707

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