Art. 2708
Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2708
Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento.
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La disposizione stabilisce che le note scritte dal creditore su un documento rimasto nelle sue mani fanno piena prova a favore del debitore se dichiarano la sua liberazione dal debito, anche se il creditore non le ha firmate. La stessa efficacia probatoria si applica se l'annotazione viene apposta dal creditore su una quietanza. Infine, la regola vale anche per le annotazioni inserite dal creditore su un esemplare del documento di debito che si trova in possesso del debitore. In tutti questi casi la nota può essere posizionata in fondo, a margine o sul retro del foglio.
La norma intende dare valore probatorio alle annotazioni scritte dal creditore a favore del debitore, presumendo che nessuno dichiari contro il proprio interesse se non corrisponde al vero.
La norma si applica ai creditori che rilasciano o conservano annotazioni relative a un credito e ai debitori che intendono dimostrare la propria liberazione.
Un creditore scrive sul retro del contratto di prestito rimasto a lui 'debito interamente saldato', dimenticandosi di firmare la nota. In base alla norma, tale scritta fa prova dell'avvenuto pagamento a favore del debitore. La stessa cosa accade se il creditore scrive a margine della quietanza conservata dal debitore che l'obbligazione è estinta.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.