CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IICapo IISez. II

Art. 2708

Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento.

In vigore dal 19 apr 1942
L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore. Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2708

In sintesi

La disposizione stabilisce che le note scritte dal creditore su un documento rimasto nelle sue mani fanno piena prova a favore del debitore se dichiarano la sua liberazione dal debito, anche se il creditore non le ha firmate. La stessa efficacia probatoria si applica se l'annotazione viene apposta dal creditore su una quietanza. Infine, la regola vale anche per le annotazioni inserite dal creditore su un esemplare del documento di debito che si trova in possesso del debitore. In tutti questi casi la nota può essere posizionata in fondo, a margine o sul retro del foglio.

Perché esiste questa norma

La norma intende dare valore probatorio alle annotazioni scritte dal creditore a favore del debitore, presumendo che nessuno dichiari contro il proprio interesse se non corrisponde al vero.

A chi si applica

La norma si applica ai creditori che rilasciano o conservano annotazioni relative a un credito e ai debitori che intendono dimostrare la propria liberazione.

Esempio pratico

Un creditore scrive sul retro del contratto di prestito rimasto a lui 'debito interamente saldato', dimenticandosi di firmare la nota. In base alla norma, tale scritta fa prova dell'avvenuto pagamento a favore del debitore. La stessa cosa accade se il creditore scrive a margine della quietanza conservata dal debitore che l'obbligazione è estinta.

Domande frequenti

L'annotazione del creditore ha valore anche se non è stata firmata?Sì, la norma stabilisce espressamente che l'annotazione fa prova benché non sottoscritta dal creditore, purché tenda ad accertare la liberazione del debitore.
In quali parti del documento può trovarsi l'annotazione?L'annotazione può essere inserita in calce (in fondo), in margine oppure a tergo (sul retro) del documento.
La norma si applica solo sui documenti in possesso del creditore?No, ha lo stesso valore anche l'annotazione fatta dal creditore su una quietanza o su un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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