Questo termine è definito da 13 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento
Fonte: reg-2013-12-17-1303 — art. 2 →qualsiasi informazione indipendentemente da quale ne sia la forma o da quali ne siano le caratteristiche fisiche
Fonte: dec-2016-09-14-2387 — art. 1 →a) qualsiasi contenuto, a prescindere dal suo supporto (su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva)
Fonte: dir-2019-06-20-1024 — art. 2 →un supporto cartaceo o elettronico approvato ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92, (CE) n. 885/2006 della Commissione (16) o (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e recante informazioni pertinenti nell’ambito del presente regolamento
Fonte: reg-2008-12-17-1276 — art. 2 →un insieme di dati, su qualsiasi supporto, strutturati in modo da poter essere scambiati per via elettronica, la cui comunicazione è necessaria per il funzionamento del regolamento di base e del regolamento di applicazione
Fonte: reg-2009-09-16-987 — art. 1 →ogni informazione registrata, indipendentemente dalla forma o dalle caratteristiche fisiche, ad es
Fonte: l-2003-06-17-148 — art. aq-2 →la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto, cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva o qualsiasi parte di tale contenuto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici
Fonte: dlgs-2006-01-24-36 — art. 2 →qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal supporto su cui è redatto (testo scritto su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva od audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, alle iniziative ed alle decisioni di competenza del Centro
Fonte: dec-2004-04-13-605 — art. 2 →qualsiasi documento ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dell’articolo 1 delle disposizioni relative alla gestione dei documenti allegate al regolamento interno della Commissione (di seguito denominate «disposizioni relative alla gestione dei documenti»). 2) «Documento elettronico»: un insieme di dati scritti o archiviati su qualsiasi tipo di supporto da un sistema informatico o dispositivo analogo, che possano essere letti o percepiti dalle persone o da siffatti sistemi o dispositivi, nonché qualsiasi visualizza
Fonte: dec-2004-07-07-563 — art. 3 →a) qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva)
Fonte: dec-2006-04-07-291 — art. 3 →a) qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva)
Fonte: dec-2011-12-12-833 — art. 3 →a) qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, attività e decisioni di competenza istituzionale del Consiglio
Fonte: dec-2017-10-09-1842 — art. 3 →qualsiasi contenuto, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o memorizzato in forma elettronica o come registrazione audio, video o audiovisiva)
Fonte: dec-2023-06-21-161 — art. 1 →