Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 dic 2021
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità di sistema portuale, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché i loro consorzi o associazioni a qualsiasi fine istituiti; a-bis) imprese pubbliche: le imprese definite all', comma 1, lettera t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) organismi di diritto pubblico: gli organismi definiti all', comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b-bis) università: qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici;
c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto, cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva o qualsiasi parte di tale contenuto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;
c-bis) formato leggibile meccanicamente: un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna;
c-ter) formato aperto: il formato di cui all', comma 1, lettera l-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; c-quater) dati di tipo aperto: dati come definiti dall', comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c-quinquies) anonimizzazione: la procedura mirante a rendere anonimi documenti, rendendoli non riconducibili a una persona fisica identificata o identificabile, ovvero la procedura mirante a rendere anonimi dati personali in modo da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato;
c-sexies) dati dinamici: documenti informatici, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza;
c-septies) dati della ricerca: documenti informatici, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca;
c-octies) serie di dati di elevato valore: documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l'ambiente e l'economia, in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro, nonché del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati;
d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
e) riutilizzo: l'uso da parte di persone fisiche o giuridiche di documenti detenuti da:
1) pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico, per fini commerciali o per fini non commerciali, diversi da quelli istituzionali per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra pubbliche amministrazioni, o organismi di diritto pubblico, ovvero tra amministrazioni e organismi di diritto pubblico, posto in essere esclusivamente nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali di cui sono titolari;
2) imprese pubbliche e imprese private di cui all', comma 2-quater, per fini commerciali o per fini non commerciali, diversi da quelli relativi alla fornitura dei servizi di interesse generale per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra imprese pubbliche e pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico posto in essere esclusivamente nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni;
f) scambio di documenti: la cessione di documenti finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere a) e b);
f-bis) interfaccia tra programmi applicativi (API): insieme di funzioni, procedure, operazioni disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito;
g) dati personali: i dati definiti tali dall', numero 1, del regolamento UE 2016/679;
h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, ove possibile redatto in forma elettronica, compatibile con le licenze pubbliche standardizzate disponibili online, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo in formato digitale dei documenti;
i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità.
i-bis) utile ragionevole sugli investimenti: una percentuale della tariffa complessiva, in aggiunta a quella necessaria per recuperare i costi ammissibili, non superiore a cinque punti percentuali oltre il tasso di interesse fisso della BCE;
i-ter) terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi di diritto pubblico o dalle imprese pubbliche che detengono i dati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36#art-2