Art. 3

Definizioni

In vigore dal 12 dic 2011
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: 1. «documento»: a) qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva); b) qualsiasi parte di tale contenuto; 2. «riutilizzo», l’uso di documenti da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti. Lo scambio di documenti tra la Commissione e altri enti pubblici che utilizzano tali documenti esclusivamente per l’adempimento dei loro compiti di servizio pubblico non costituisce riutilizzo; 3. «dati personali», i dati quali definiti all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001; 4. «licenza», il rilascio dell’autorizzazione a riutilizzare i documenti a condizioni specifiche; «licenza aperta», una licenza che consente il riutilizzo dei documenti per tutti gli utilizzi specificati in una dichiarazione unilaterale del titolare; 5. «a lettura ottica», i documenti digitali sono sufficientemente strutturati per consentire ad applicazioni informatiche di identificare in modo affidabile le singole dichiarazioni di fatti e la loro struttura interna; 6. «dati strutturati», dati organizzati in modo tale da consentire un’identificazione affidabile delle singole dichiarazioni fattuali e tutti i relativi componenti, come esemplificato in banche dati e fogli elettronici; 7. «portale», un punto singolo di accesso ai dati provenienti da una varietà di fonti web. Le fonti generano sia i dati sia i relativi metadati. I metadati necessari a fini di indicizzazione sono generati automaticamente dal portale e integrati nella misura necessaria a facilitare funzionalità comuni quali la ricerca e il collegamento. Il portale può inoltre memorizzare dati provenienti dalle fonti che lo alimentano al fine di migliorare l’efficacia o garantire funzionalità supplementari.
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