Art. 5

Portale dei dati

In vigore dal 12 dic 2011
Portale dei dati La Commissione istituisce un portale dei dati come punto di accesso unico ai suoi dati strutturati, così da facilitarne il collegamento e il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali. I servizi della Commissione intendono individuare e mettere progressivamente a disposizione i dati in loro possesso che possono essere divulgati. Il portale dei dati può fornire l’accesso ai dati di altre istituzioni, organismi, uffici e agenzie dell’Unione europea, a richiesta di quest’ultimi.
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Portale dei dati (Art. 5 Decisione (UE) 2011/833) — Testo vigente | Portale Normativo