Art. 6

Condizioni per il riutilizzo dei documenti

In vigore dal 12 dic 2011
Condizioni per il riutilizzo dei documenti 1.   I documenti sono messi a disposizione per il riutilizzo senza che sia necessario presentare domanda, salvo se altrimenti specificato, e senza restrizioni o, se del caso, mediante una licenza aperta o una clausola di esclusione della responsabilità assortite di condizioni che illustrano i diritti dei riutilizzatori. 2.   Tra le condizioni citate, che non devono limitare le possibilità di riutilizzo, quando ciò non sia necessario, possono figurare le seguenti: a) l’obbligo per i riutilizzatori di indicare la fonte dei documenti; b) l’obbligo di non stravolgere il significato o messaggio originali dei documenti; c) la non responsabilità della Commissione per qualsiasi conseguenza derivante dal riutilizzo. Laddove sia necessario applicare altre condizioni a una particolare classe di documenti, viene consultato il gruppo interservizi di cui all’.
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