Art. 6
Condizioni per il riutilizzo dei documenti
In vigore dal 12 dic 2011
Condizioni per il riutilizzo dei documenti
1. I documenti sono messi a disposizione per il riutilizzo senza che sia necessario presentare domanda, salvo se altrimenti specificato, e senza restrizioni o, se del caso, mediante una licenza aperta o una clausola di esclusione della responsabilità assortite di condizioni che illustrano i diritti dei riutilizzatori.
2. Tra le condizioni citate, che non devono limitare le possibilità di riutilizzo, quando ciò non sia necessario, possono figurare le seguenti:
a)
l’obbligo per i riutilizzatori di indicare la fonte dei documenti;
b)
l’obbligo di non stravolgere il significato o messaggio originali dei documenti;
c)
la non responsabilità della Commissione per qualsiasi conseguenza derivante dal riutilizzo.
Laddove sia necessario applicare altre condizioni a una particolare classe di documenti, viene consultato il gruppo interservizi di cui all’.
Storico versioni
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