Art. 12

Gruppo interservizi

In vigore dal 12 dic 2011
Gruppo interservizi 1.   È istituito un gruppo interservizi presieduto dal direttore generale responsabile dell’applicazione della presente decisione o da un suo rappresentante. Il gruppo, composto da personale delle direzioni generali e dei servizi, analizza le questioni di interesse comune e redige ogni 12 mesi una relazione sull’applicazione della decisione. 2.   È istituito un comitato direttivo presieduto dall’Ufficio delle pubblicazioni e in cui sono rappresentati il segretariato generale, le direzioni generali Comunicazione, Società dell’informazione e dei media e Informatica e diverse direzioni generali in rappresentanza dei fornitori di dati, il quale garantirà la supervisione del progetto per l’attuazione del portale di dati. Altre istituzioni potrebbero essere invitate a partecipare ai lavori del comitato in una fase successiva. 3.   Il termine della licenza aperta di cui all’ sono definiti mediante accordo tra i direttori generali responsabili della presente decisione e dell’esecuzione amministrativa delle decisioni relative ai diritti di proprietà intellettuale presso la Commissione, previa consultazione del gruppo interservizi di cui al paragrafo 1.
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Gruppo interservizi (Art. 12 Decisione (UE) 2011/833) — Testo vigente | Portale Normativo