Art. 11

Diritti esclusivi e non discriminatori

In vigore dal 12 dic 2011
Diritti esclusivi e non discriminatori 1.   Le condizioni applicabili per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo. 2.   Il riutilizzo di documenti è aperto a tutti i potenziali attori del mercato. Non sono concessi diritti esclusivi. 3.   Tuttavia, se per l’erogazione di un servizio d’interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l’attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a riesame periodico e comunque dopo tre anni. Ogni eventuale accordo di esclusiva è trasparente ed è reso pubblico. 4.   Diritti esclusivi possono essere concessi, per un breve periodo, agli editori di riviste scientifiche o accademiche per articoli basati sul lavoro di funzionari della Commissione.
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