Art. 8
Formati dei documenti disponibili per il riutilizzo
In vigore dal 12 dic 2011
Formati dei documenti disponibili per il riutilizzo
1. I documenti sono resi disponibili in qualsiasi formato o versione linguistica esistente, ove possibile e opportuno in un formato adatto alla lettura ottica.
2. Ciò non comporta l’obbligo di creare, adeguare o aggiornare i documenti per soddisfare la richiesta, né l’obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che vanno al di là della semplice manipolazione.
3. La presente decisione non determina, altresì, l’obbligo per la Commissione di tradurre i documenti richiesti in versioni linguistiche diverse da quelle già disponibili al momento della richiesta.
4. La Commissione o l’Ufficio delle pubblicazioni non possono essere tenuti a continuare la produzione di determinati tipi di documenti o a conservarli in un dato formato in vista del loro riutilizzo da parte di una persona fisica o giuridica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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