Art. 3

Definizioni

In vigore dal 9 ott 2017
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: 1)   «documento»: a) qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, attività e decisioni di competenza istituzionale del Consiglio; b) qualsiasi parte di tale contenuto; 2)   «riutilizzo»: l'uso di documenti da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti; 3)   «dati personali»: i dati quali definiti all', lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001; 4)   «formato aperto»: un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo dei documenti; 5)   «formato a lettura ottica»: formato strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare in maniera affidabile le singole dichiarazioni di fatti e la loro struttura interna.
Storico versioni

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