Art. 3
Definizioni
In vigore dal 9 ott 2017
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) «documento»:
a)
qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, attività e decisioni di competenza istituzionale del Consiglio;
b)
qualsiasi parte di tale contenuto;
2) «riutilizzo»: l'uso di documenti da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per i quali i documenti sono stati prodotti;
3) «dati personali»: i dati quali definiti all', lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001;
4) «formato aperto»: un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo dei documenti;
5) «formato a lettura ottica»: formato strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare in maniera affidabile le singole dichiarazioni di fatti e la loro struttura interna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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