Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 9 ott 2017
Ambito di applicazione 1.   La presente decisione si applica ai documenti detenuti e prodotti dal Consiglio che sono stati resi pubblici dal Consiglio. 2.   La presente decisione non si applica ai documenti detenuti e prodotti dal Consiglio di cui il Consiglio non può consentire il riutilizzo a motivo: a) dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi; o b) dei regimi dei diritti di accesso esistenti negli Stati membri. 3.   La presente decisione non pregiudica ed è attuata e applicata in conformità: a) delle norme riguardanti la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, in particolare del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); b) delle norme relative all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, in particolare del regolamento (CE) n. 1049/2001; e c) delle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE, in particolare della decisione 2013/488/(UE) del Consiglio (5).
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Ambito di applicazione (Art. 2 Decisione (UE) 2017/1842) — Testo vigente | Portale Normativo