Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 9 ott 2017
Ambito di applicazione
1. La presente decisione si applica ai documenti detenuti e prodotti dal Consiglio che sono stati resi pubblici dal Consiglio.
2. La presente decisione non si applica ai documenti detenuti e prodotti dal Consiglio di cui il Consiglio non può consentire il riutilizzo a motivo:
a)
dei diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi; o
b)
dei regimi dei diritti di accesso esistenti negli Stati membri.
3. La presente decisione non pregiudica ed è attuata e applicata in conformità:
a)
delle norme riguardanti la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, in particolare del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
b)
delle norme relative all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, in particolare del regolamento (CE) n. 1049/2001; e
c)
delle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE, in particolare della decisione 2013/488/(UE) del Consiglio (5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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