Accordo quadro›Parte I
Art. 2
In vigore dal 11 lug 2003
Ai fini dei presente Accordo.
(a) Per "Programma di Armamento in Cooperazione" s'intende ogni
attività congiunta, compresi fra l'altro lo studio, la valutazione, la verifica, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la creazione di prototipi, la produzione, l'ammodernamento, la modifica, la manutenzione, la riparazione ed altri servizi successivi alla progettazione, svolta in base ad un accordo internazionale o ad un accordo tra due o più Parti al fine di procurare Articoli per la Difesa e/o Servizi per la Difesa connessi. Ai fini della Parte 3 del presente Accordo ( procedure di Trasferimento e di Esportazione), questa definizione si riferisce solo alle attività soggette ad una licenza di esportazione.
(b) Per "Informazioni Classificate" si intende ogni tipo di
informazione (ovvero conoscenze che possono essere trasmesse in qualsiasi forma ) o Materiale che è necessario tutelare da qualsiasi rilascio non autorizzato, così come stabilito dalla classifica di sicurezza.
(c) Per "Consegnatario" si intende il contraente, la struttura o altra organizzazione che riceve dal Mittente il Materiale da assemblare ulteriormente, utilizzare, elaborare o per altri scopi. Il termine non include i trasportatori o gli agenti.
(d) Per "Mittente" si intende l'individuo o l'organizzazione
responsabile della fornitura del Materiale al Consegnatario.
(e) Per "Articolo per la Difesa" si intende qualunque arma,
sistema d'arma, munizioni, aereo, nave, veicolo, imbarcazione o altri strumenti di guerra e qualsiasi relativa parte o componente e qualsiasi Documento correlato.
(f) Per "Servizi per la Difesa" si intendono i servizi, i test, le
ispezioni, la manutenzione e la riparazione e altri servizi successivi alla progettazione, l'addestramento, l'assistenza tecnica o di altro tipo, compreso il rilascio di Informazioni Tecniche, implicati in maniera specifica nella distribuzione di un qualsiasi Articolo per la Difesa;
(g) Per "Documento" si intende ogni informazione registrata,
indipendentemente dalla forma o dalle caratteristiche fisiche, ad es. in forma scritta o stampata ( fra l'altro, lettere, progetti, piani), mezzi computerizzati di memorizzazione dei dati ( fra l'altro disco fisso, dischetti, chip, nastri magnetici, CD), registrazione fotografica e video e loro riproduzione ottica o elettronica.
(h) Per "Esportazione " si intende ogni movimento di Articoli per la Difesa o dei Servizi per la Difesa da una Parte ad una non-Parte.
(i) Per "Struttura" si intende un'installazione, un impianto, uno stabilimento, un laboratorio, un ufficio, un'università o altro istituto di formazione o impresa commerciale (compresi i relativi magazzini, aree di deposito, utenze e componenti che se correlati per funzione e ubicazione formano un'entità operativa) e ogni dipartimento ed edificio di governo.
(j) Per "Materiale" si intende ogni articolo o materia da cui si possono estrapolare informazioni. Ciò include i Documenti, le attrezzature, le armi o i componenti.
(k) Per "Autorità Nazionale per la Sicurezza / Autorità di
Sicurezza Designata (ANS/ASD)" si intende il dipartimento governativo, l'autorità o l'agenzia designata da una Parte come responsabile del coordinamento e dell'attuazione della politica nazionale di sicurezza industrtale.
(l) Per "Responsabile della Sicurezza", si intende ogni individuo preposto da un ANS/ASD ad attuare i requisiti di sicurezza industriale in un edificio governativo o nei locali del contraente.
(m) Per "Informazioni Tecniche" si intendono le informazioni
registrate o documentate di natura scientifica o tecnica indipendentemente dal formato, dalle caratteristiche di documentazione o da altro mezzo di presentazione. Le Informazioni possono comprendere, ma non limitarsi a dati sperimentali e di tesi, specificazioni, progettazioni e processi di progettazione, invenzioni e scoperte, siano o meno queste brevettabili o in altro modo tutelabili dalla legge, descrizioni tecniche e altri lavori di natura tecnica, lavori per la topografia/maschera dei semiconduttori, pacchetti di dati tecnici e di lavorazione, know-how e segreti commerciali e informazioni concernenti le tecniche industriali. Possono essere presentate sotto forma di Documenti, riproduzioni illustrate, schizzi e dischetti di rappresentazioni grafiche, registrazioni su dischetti e pellicole (magnetiche, ottiche e laser), software di data base e di programmi, stampe di memoria di computer o dati conservati nella memoria di un computer o sorto qualsiasi altra forma.
(n) Per "Trasferimento" s'intende qualsiasi movimento di Articoli per la Difesa o di Servizi per la Difesa tra le Parti.
(o) Per "Società Transnazionale per la Difesa (STD)" s'intende un
ente aziendale, industriale o di altra natura giuridica formato da elementi delle industrie per la Difesa di due o più Parti, o con impianti ubicati nell'ambito dei territori di due o più Parti, che producono o forniscono articoli per la Difesa e Servizi per la Difesa. Sono comprese le joint-ventures costituite per mezzo di disposizioni giuridicamente vincolanti, di tipo accettabile per le Parti. S'intende anche qualsiasi attività che produce o fornisce Articoli per la Difesa e Servizi per la Difesa ubicata nell'ambito dei territori delle Parti e che è svolta sotto il controllo di tale ente aziendale, industriale o di altra statura giuridica, o di joint-venture. È esercitato un controllo nel caso in cui, come specificato dall'ordinamento della Comunità Europea sulle concentrazioni, i diritti, i contratti o altri mezzi forniscono, da soli o congiuntamente, la capacità di
esercitare un'influenza decisiva sull'uso di tali attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-2