Accordo quadro›Parte I
Art. 3
In vigore dal 11 lug 2003
1. Le Parti istituiranno un Comitato Esecutivo. Esso sarà composto da un membro rappresentante per ogni Parte il quale, se necessario, potrà essere assistito da personale supplementare.
2. Il Comitato Esecutivo sarà responsabile di:
(a) esercitare un controllo a livello direttivo del presente Accordo, monitorandone l'efficacia e redigendo un rapporto annuale sulla situazione destinato alle Parti;
(b) raccomandare alle Parti emendamenti da apportare al presente Accordo;
(c) proporre ulteriori strumenti internazionali conformemente al presente Accordo.
3. Le decisioni del Comitato Esecutivo saranno prese previo consenso di tutte le Parti.
4. Il Comitato Esecutivo si riunirà tutte le volte, che sarà necessario per garantire l'effettivo adempimento delle proprie responsabilità, o su richiesta di uno dei suoi membri. Adotterà le proprie norme e procedure e, se necessario, potrà istituire dei sotto-comitati.
Storico versioni
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