Accordo quadro›Parte 2
Art. 7
In vigore dal 11 lug 2003
1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ed altri interessi legittimi delle Parti sul cui territorio sono ubicate le società implicate nella ristrutturazione e quelli di qualsiasi altra Parte che si affida a tali società per la fornitura di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa, le Parti si consulteranno tempestivamente ed efficacemente sulle questioni industriali risultanti dalla ristrutturazione dell'industria europea per la difesa.
2. Per iniziare il processo di consultazione il prima possibile, le Parti incoraggeranno le loro industrie affinché queste ultime le informino in anticipo del loro intento d'istituire una STD o di qualsiasi cambiamento significativo che può avere ripercussioni sulla loro situazione. Per cambiamento significativo s'intende, fra l'altro, il passaggio sotto il controllo straniero diretto o indiretto, oppure l'abbandono, il trasferimento o la rilocalizzazione di una parte o di tutte le attività strategiche fondamentali. Non appena una Parte si rende conto della possibilità che si verifichi una situazione come sopra descritta, essa ne informa le altre Parti implicate. In ogni caso, tutte le altre Parti possono far valere qualsiasi ragionevole preoccupazione alle Parti coinvolte che a loro volta ne valuteranno il merito nel corso delle indagini nazionali previste a livello normativo. Potrebbe essere necessario concludere queste consultazioni entro un termine prefissato, conformemente alle leggi e procedure nazionali. Ciò premesso e ove applicabile, le decisioni sulle fusioni e le acquisizioni di società per la difesa continueranno ad essere prese dalle Parti nel caso in cui l'operazione richieda una valutazione in base alle rispettive leggi e normative nazionali.
3. Le Parti concordano nel ritenere che le STD saranno libere di utilizzare le proprie valutazioni commerciali per distribuire le capacità industriali in base alla logica economica. Tuttavia le Parti possono eccezionalmente ritenere opportuno di mantenere sul proprio territorio nazionale determinate attività, beni ed installazioni strategiche chiave per motivi di sicurezza nazionale Pertanto le Parti in cui sono ubicate tali attività, beni o installazioni, si consulteranno fra di loro e con le STD per definire le loro esigenze a tale riguardo. Le Parti includeranno tali esigenze in appositi accordi con le STD su basi corrette e ragionevoli.
Storico versioni
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