Accordo quadroParte 2

Art. 6

In vigore dal 11 lug 2003
Le Parti non ostacoleranno le forniture alle altre Parti di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa prodotti, assemblati o mantenuti nei loro territori. Adottando tale principio, agiranno in conformità alle norme stabilite nella Parte 3 del presente Accordo. 2. Esse cercheranno di semplificare ed armonizzare ulteriormente le loro norme e procedure esistenti in vista di consentire il libero Trasferimento di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa tra le Parti.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-6

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. — Testo vigente | Portale Normativo