Accordo quadroParte 2

Art. 9

In vigore dal 11 lug 2003
Ogni Parte s'impegna ad assistere un'altra Parte, su richiesta, fornendo servizi di indagine dei prezzi e servizi governativi di certificazione della qualità, nel caso in cui tale richiesta sia effettuata parallelamente all'acquisto di Articoli per la Difesa o di Servizi per la Difesa presso una società della prima Parte, in conformità ad accordi o intese internazionali già applicabili o da concludere fra le Parti, oppure, in assenza di tali accordi o intese, in conformità alle normative nazionali.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-9

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Art. 9 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. — Testo vigente | Portale Normativo