Accordo quadro›Parte 2
Art. 9
In vigore dal 11 lug 2003
Ogni Parte s'impegna ad assistere un'altra Parte, su richiesta, fornendo servizi di indagine dei prezzi e servizi governativi di certificazione della qualità, nel caso in cui tale richiesta sia effettuata parallelamente all'acquisto di Articoli per la Difesa o di Servizi per la Difesa presso una società della prima Parte, in conformità ad accordi o intese internazionali già applicabili o da concludere fra le Parti, oppure, in assenza di tali accordi o intese, in conformità alle normative nazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-9