Accordo quadro›Parte 2
Art. 10
In vigore dal 11 lug 2003
1. Le Parti concordano che la priorità degli approvvigionamenti di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa in tempo di pace sarà assegnata secondo i programmi negoziati in base alle normali prassi commerciali. Le Parti che acquistano congiuntamente Articoli per la Difesa e Servizi per la Difesa si consulteranno in uno spirito di cooperazione ai fine di stabilire termini di consegna reciprocamente soddisfacenti che rispettino le loro esigenze, tenendo conto altresì della fattibilità nel lungo termine e degli interessi della società.
2. Nel caso in cui una Parte richieda Articoli per la Difesa o Servizi per la Difesa durante una situazione di emergenza, crisi o conflitto armato, le Parti si consulteranno immediatamente, a livello adeguato, in uno spirito di cooperazione per:
(a) dare priorità alla Parte richiedente nell'ordinare o ridistribuire le forniture degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa. In pratica, tale prassi può implicare una modifica ai contratti esistenti. Di conseguenza la Parte che richiede l'assistenza dovrà addossarsi ogni costo aggiuntivo sostenuto dall'altra Parte o dalla società;
(b) dare priorità alla Parte richiedente nel caso in cui sia necessario modificare rapidamente gli esistenti Articoli per la Difesa per un nuovo impiego. La Parte che richiede tali modifiche dovrà addossarsi ogni costo aggiuntivo sostenuto dall'altra Parte o dalla società;
(c) facilitare, conformemente ad ogni intesa internazionale applicabile fra le Parti e in completa osservanza dei rispettivi impegni internazionali, la consegna tempestiva degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa alla Parte richiedente.
Storico versioni
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