Accordo quadroParte 3

Art. 12

In vigore dal 11 lug 2003
1. Il presente Articolo concerne i Trasferimenti degli Articoli per la Difesa e dei Servizi connessi per la Difesa tra le Parti nel contesto di un Programma di Armamento in Cooperazione. 2. Le Licenze Globali di Progetto saranno utilizzate come necessaria autorizzazione, se richiesto dalle normative nazionali di ognuna delle Parti, nel caso in cui il Trasferimento sia necessario per rispettare il programma o nel caso in cui sia inteso per uso militare nazionale da una delle Parti. 3 La concessione di una Licenza Globale di Progetto ha l'effetto di eliminare la necessità di autorizzazioni specifiche per il Trasferimento degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa interessati alle destinazioni consentite dalla suddetta licenza, per la durata della stessa. 4. Ogni Parte stabilirà le condizioni per la concessione, il ritiro e l'annullamento della Licenza Globale di Progetto, in considerazione dei rispettivi obblighi a norma del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-12

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. — Testo vigente | Portale Normativo