Accordo quadroParte 2

Art. 11

In vigore dal 11 lug 2003
1. In una situazione di emergenza, crisi o conflitto armato, le Parti, in conformità ad ogni intesa applicabile tra di loro ed in completa osservanza dei rispettivi impegni internazionali, si consulteranno con lo scopo di fornire, se richiesti, gli Articoli per la Difesa, in genere in base a rimborso, prelevandoli dalle scorte proprie di ogni Parte. 2. Le Parti cercheranno di concludere, se possibile e ove appropriato, intese per definire le procedure per tali Trasferimenti o reciproci prestiti di Articoli per la Difesa prelevati dalle proprie scorte.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. — Testo vigente | Portale Normativo