Accordo quadro›Parte 2
Art. 8
In vigore dal 11 lug 2003
1. Le Parti riconoscono che, per quanto riguarda alcuni Articoli per la Difesa e Servizi per la Difesa particolarmente critici, potrebbe esservi l'esigenza in certi casi eccezionali, di ricostituire un'attività nazionale strategica considerata fondamentale. Le Parti procederanno a tale ricostituzione in uno spirito di cooperazione con l'industria. Il costo completo di tale ricostituzione sarà a carico delle Parti interessate. Le Parti che richiederanno tale ricostituzione concluderanno accordi appropriati con la società per la difesa interessata su basi corrette e ragionevoli.
2. Le Parti prevederanno misure per la ricostituzione delle Strutture che forniscono gli Articoli per la Difesa ed i Servizi per la Difesa solo per ragioni di sicurezza nazionale. Queste misure saranno considerate come l'ultima risorsa per ripristinare la sicurezza degli approvvigionamenti e non saranno utilizzate per inficiare le leggi e le politiche nazionali delle Parti sulla non proliferazione e sull'esportazione di armi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-8