Accordo quadroParte 2

Art. 5

In vigore dal 11 lug 2003
Le Parti riconoscono i benefici che deriveranno dalla creazione di un mercato aperto tra di loro per gli Articoli per la Difesa ed i Servizi per la Difesa. Esse garantiranno che nessuna attività svolta in base al presente Accordo darà luogo a prassi commerciali sleali o a discriminazioni fra le industrie delle Parti.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-5

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