Accordo quadroParte 3

Art. 14

In vigore dal 11 lug 2003
1. Il presente articolo concerne i Trasferimenti e le Esportazioni che riguardano un programma effettuato in cooperazione fra i produttori nell'ambito della giurisdizione di due o più Parti. 2. Quando le STD o altre società per la difesa realizzano un programma di sviluppo o di produzione di Articoli per a Difesa sul territorio di due o più Parti non condotto sulle basi di un programma intergovernativo, esse possono chiedere alle loro autorità nazionali competenti di rilasciare un'approvazione dichiarante che il programma ha i requisiti per le procedure indicate negli . 3. Una volta ottenuta l'approvazione di tutte le Parti interessate, le procedure delineare nell' e nell', paragrafi 2,3,4 e 6 saranno pienamente applicate ai programma in questione. Le Parti interessate informeranno le altre Parti sullo stato del programma risultante da tale approvazione. Tali altre Parti saranno quindi impegnate ad applicare le disposizioni dell', paragrafo 5.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. — Testo vigente | Portale Normativo