Accordo quadro›Parte 4
Art. 19
In vigore dal 11 lug 2003
Tutte le Informazioni Classificate scambiate fra le Parti o le loro industrie per la difesa in base al presente Accordo saranno gestite conformemente alle leggi e regolamenti nazionali delle Parti, alle disposizioni di questa Parte e all'Allegato di questo Accordo.
Senza pregiudicare la sicurezza delle Informazioni Classificate, le Parti garantiranno che non saranno imposte inutili restrizioni sui movimenti del personale, delle informazioni e del Materiale e faciliteranno l'accesso tenendo in considerazione il principio della "necessità di conoscere".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-19