Accordo quadroParte 4

Art. 19

In vigore dal 11 lug 2003
Tutte le Informazioni Classificate scambiate fra le Parti o le loro industrie per la difesa in base al presente Accordo saranno gestite conformemente alle leggi e regolamenti nazionali delle Parti, alle disposizioni di questa Parte e all'Allegato di questo Accordo. Senza pregiudicare la sicurezza delle Informazioni Classificate, le Parti garantiranno che non saranno imposte inutili restrizioni sui movimenti del personale, delle informazioni e del Materiale e faciliteranno l'accesso tenendo in considerazione il principio della "necessità di conoscere".
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. — Testo vigente | Portale Normativo