Accordo quadro›Parte 4
Art. 21
In vigore dal 11 lug 2003
1. Tutte le persone che richiedono di accedere alle Informazioni Classificate a livello Riservatissimo e di livello superiore devono essere in possesso di un'apposita certificazione di sicurezza. La procedura di autorizzazione deve essere conforme alle leggi/regolamenti nazionali. Se l'autorizzazione è rilasciata da una Parte per un cittadino di un'altra Parte è necessario informare immediatamente quest'ultima.
2. Le Certificazioni di Sicurezza Personale per cittadini residenti nel proprio paese Parte che richiedono di accedere alle Informazioni Classificate nello stesso paese saranno trattate dalle loro ANS/ASD.
3. Tuttavia, le Certificazioni di Sicurezza Personale per cittadini delle Parti, legalmente residenti sul territorio di un'altra Parte e che fanno richiesta d'impiego in quello stesso paese, saranno trattate dalla autorità di sicurezza competente di quel paese che effettuerà appropriati controlli all'estero e ne informerà il paese di origine.
4. Una Certificazione di Sicurezza Personale rilasciata da una ANS/ASD sarà accettata dalle altre ANS/ASD delle Parti per impieghi che comportano l'accesso alle Informazioni Classificate all'interno di una società nel loro paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-21