Accordo quadroParte 4

Art. 26

In vigore dal 11 lug 2003
1. Ogni Parte autorizzerà le visite dei rappresentanti civili o militari dell'altra Parte o dei dipendenti dei loro Contraenti ai suoi stabilimenti, istituzioni e laboratori statali, nonché agli stabilimenti dei Contraenti che comportano l'accesso alle Informazioni Classificate specificate in un protocollo di sicurezza o messe a disposizione di una Parte valutandole caso per caso, a condizione che il visitatore possieda idonea certificazione di sicurezza ed abbia "necessità di conoscere". 2. Tali visite saranno organizzate direttamente tra la Struttura d'invio e la Struttura ricevente e saranno soggette alle disposizioni descritte nell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo