Accordo quadroParte 5

Art. 30

In vigore dal 11 lug 2003
Per incoraggiare il più possibile la cooperazione della R & T nel settore della difesa, le Parti concordano che: (a) due o più Parti possono intraprendere un programma o un progetto di R & T nel settore della difesa senza la partecipazione o l'approvazione delle altre Parti; (b) nel caso in cui altre Parti richiedano di entrare nell'accordo, è necessario il consenso di tutte le Parti originarie; (c) il diritto di utilizzare i risultati sarà concordato dalle Parti implicate nel programma o progetto di R & T nel settore della difesa; (d) nel contesto dei sopraindicati punti da (a) a (c), dovranno essere ricercati i mezzi per definire metodi e procedure comuni per la stipula di contratti di R & T nel settore della difesa.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-30

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Art. 30 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. — Testo vigente | Portale Normativo