Accordo quadro›Parte 5
Art. 30
In vigore dal 11 lug 2003
Per incoraggiare il più possibile la cooperazione della R & T nel
settore della difesa, le Parti concordano che:
(a) due o più Parti possono intraprendere un programma o un progetto di R & T nel settore della difesa senza la partecipazione o l'approvazione delle altre Parti;
(b) nel caso in cui altre Parti richiedano di entrare nell'accordo, è necessario il consenso di tutte le Parti originarie;
(c) il diritto di utilizzare i risultati sarà concordato dalle Parti implicate nel programma o progetto di R & T nel settore della
difesa;
(d) nel contesto dei sopraindicati punti da (a) a (c), dovranno essere ricercati i mezzi per definire metodi e procedure comuni per la stipula di contratti di R & T nel settore della difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-30