Accordo quadro›Parte 5
Art. 32
In vigore dal 11 lug 2003
Le Parti individueranno i metodi ed i mezzi per affidare
l'incarico ad un'organizzazione con personalità giuridica e a cui le Parti possono delegare i fondi, ove opportuno, per stipulare e gestire i programmi o i progetti di R & T nel settore
della difesa.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-32