Accordo quadroParte 5

Art. 32

In vigore dal 11 lug 2003
Le Parti individueranno i metodi ed i mezzi per affidare l'incarico ad un'organizzazione con personalità giuridica e a cui le Parti possono delegare i fondi, ove opportuno, per stipulare e gestire i programmi o i progetti di R & T nel settore della difesa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo