Accordo quadro›Parte 5
Art. 34
In vigore dal 11 lug 2003
In base al presente Accordo, per attività comuni di R & T nel
settore della difesa, Le Parti ricercheranno un profitto globale senza rivendicare un "giusto ritorno" risultante da un singolo progetto.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-34