Accordo quadroParte 5

Art. 34

In vigore dal 11 lug 2003
In base al presente Accordo, per attività comuni di R & T nel settore della difesa, Le Parti ricercheranno un profitto globale senza rivendicare un "giusto ritorno" risultante da un singolo progetto.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-34

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Art. 34 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. — Testo vigente | Portale Normativo