Accordo quadroParte 6

Art. 39

In vigore dal 11 lug 2003
Fatti salvi i diritti di ogni parte terza, ogni Parte dovrà: (a) rilasciare le informazioni Tecniche di proprietà del governo senza alcuna spesa per le altre Parti e/o per le rispettive industrie per la difesa ai fini informativi, quando si tratti di facilitare la creazione o la ristrutturazione di un'entità legale che può essere considerata da quella Parte come una STD; (b) considerare favorevolmente il rilascio delle Informazioni Tecniche di proprietà del governo e la concessione di licenze per i fini commerciali ad un'entità legale che può essere considerata da quella Parte come una STD, in termini corretti e ragionevoli; (c) fornire supporto governativo ed assistenza tecnica per l'attuazione dei paragrafi (a) e (b) in termini corretti e ragionevoli.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-39

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Art. 39 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. — Testo vigente | Portale Normativo