Accordo quadroParte 6

Art. 41

In vigore dal 11 lug 2003
Le Parti interessate non rivendicheranno alcuna compensazione finanziaria per contratti nazionali per la difesa allo scopo di creare o ristrutturare un'entità legale che possa essere considerata dalle Parti stesse come una STD, che generi un trasferimento di Informazioni Tecniche dal contraente a questa entità, a condizione che tale entità e/o contraente in questione adempia a tutti gli obblighi in materia di dette compensazioni in base ai contratti nazionali per la difesa, firmati dalle Parti con il contraente.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-41

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