Accordo quadroParte 6

Art. 38

In vigore dal 11 lug 2003
1. La proprietà delle Informazioni Tecniche sarà posseduta, come norma generale, dalla Parte in cui hanno origine tali Informazioni Tecniche; ciò è subordinato al fatto che le Parti abbiano adeguati diritti per rivelare ed utilizzare le Informazioni Tecniche prodotte in base a contratti da loro stesse assegnati. 2. In particolare, le Parti interessate non richiederanno il trasferimento della proprietà delle Informazioni Tecniche dall'industria ad una delle Parti come condizione per permettere la creazione o la ristrutturazione di un'entità legale che può essere da esse considerata come una STD o per permettere il trasferimento di un contratto a tale entità legale. 3. Le Parti acquisiranno la proprietà delle Informazioni Tecniche solo se ritengono che sia impossibile fare altrimenti, e ciò dovrà essere fatto con mezzi legali o contrattuali. 4. Nulla nel presente Accordo pregiudicherà i diritti legali esistenti per quanto riguarda i rapporti tra datore di lavoro e dipendente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo