Accordo quadro›Parte 6
Art. 38
In vigore dal 11 lug 2003
1. La proprietà delle Informazioni Tecniche sarà posseduta, come
norma generale, dalla Parte in cui hanno origine tali Informazioni Tecniche; ciò è subordinato al fatto che le Parti abbiano adeguati diritti per rivelare ed utilizzare le Informazioni Tecniche prodotte in base a contratti da loro stesse assegnati.
2. In particolare, le Parti interessate non richiederanno il
trasferimento della proprietà delle Informazioni Tecniche dall'industria ad una delle Parti come condizione per permettere la creazione o la ristrutturazione di un'entità legale che può essere da esse considerata come una STD o per permettere il trasferimento di un contratto a tale entità legale.
3. Le Parti acquisiranno la proprietà delle Informazioni Tecniche
solo se ritengono che sia impossibile fare altrimenti, e ciò dovrà essere fatto con mezzi legali o contrattuali.
4. Nulla nel presente Accordo pregiudicherà i diritti legali
esistenti per quanto riguarda i rapporti tra datore di lavoro e dipendente.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-38