Accordo quadro›Parte 6
Art. 37
In vigore dal 11 lug 2003
1. Il trattamento delle Informazioni Tecniche è soggetto alla
"necessità di conoscere" del presunto destinatario ed al
rispetto delle leggi e normative relative alla sicurezza nazionale.
2. Ogni Parte, valutando la possibilità di autorizzare l'accesso e l'utilizzo delle Informazioni Tecniche di proprietà del
governo o delle Informazioni Tecniche a cui ha accesso, tratterà
le industrie per la difesa delle altre Parti allo stesso modo con cui tratta la propria industria nazionale.
3. Le Parti esamineranno la possibilità di estendere le misure
specificate nella Parte 6 del presente Accordo ad altre entità industriali che sono legalmente vincolate da intese in vigore nei
territori di due o più Parti ai fini della ristrutturazione dell'industria per la difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-37