Accordo quadroParte 7

Art. 46

In vigore dal 11 lug 2003
Le Parti riconoscono la necessità di cooperare per stabilire un piano generale a lungo termine che rifletta una visione comune delle loro future necessità operative. Questo piano costituirebbe la struttura per una pianificazione armonizzata dell'acquisizione di equipaggiamenti e fornirebbe un orientamento per una politica armonizzata di R & T nel settore della difesa. 2. A tale scopo, le Parti intraprenderanno scambi regolari ed esaurienti di Documenti e di altre informazioni specifiche e si impegneranno in un lavoro di cooperazione che coinvolgerà: (a) un dettagliato processo di sviluppo delle forze supportato da un solido principio di base che le Parti saranno pronte a sottoscrivere; (b) un'analisi dettagliata delle capacità militari; (c) lo status della pianificazione nazionale e la priorità dei programmi per gli equipaggiamenti ed i sistemi.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-46

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Art. 46 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. — Testo vigente | Portale Normativo