Accordo quadro›Parte 7
Art. 46
46 / 60In vigore dal 11 lug 2003
Le Parti riconoscono la necessità di cooperare per stabilire un piano generale a lungo termine che rifletta una visione comune delle loro future necessità operative. Questo piano costituirebbe la struttura per una pianificazione armonizzata dell'acquisizione di equipaggiamenti e fornirebbe un orientamento per una politica armonizzata di R & T nel settore della difesa.
2. A tale scopo, le Parti intraprenderanno scambi regolari ed esaurienti di Documenti e di altre informazioni specifiche e si impegneranno in un lavoro di cooperazione che coinvolgerà:
(a) un dettagliato processo di sviluppo delle forze supportato da un solido principio di base che le Parti saranno pronte a sottoscrivere;
(b) un'analisi dettagliata delle capacità militari;
(c) lo status della pianificazione nazionale e la priorità dei programmi per gli equipaggiamenti ed i sistemi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-46