Art. 46
Accordo quadroParte 7

Art. 46

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In vigore dal 11 lug 2003
Le Parti riconoscono la necessità di cooperare per stabilire un piano generale a lungo termine che rifletta una visione comune delle loro future necessità operative. Questo piano costituirebbe la struttura per una pianificazione armonizzata dell'acquisizione di equipaggiamenti e fornirebbe un orientamento per una politica armonizzata di R & T nel settore della difesa. 2. A tale scopo, le Parti intraprenderanno scambi regolari ed esaurienti di Documenti e di altre informazioni specifiche e si impegneranno in un lavoro di cooperazione che coinvolgerà: (a) un dettagliato processo di sviluppo delle forze supportato da un solido principio di base che le Parti saranno pronte a sottoscrivere; (b) un'analisi dettagliata delle capacità militari; (c) lo status della pianificazione nazionale e la priorità dei programmi per gli equipaggiamenti ed i sistemi.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-46