Accordo quadro›Parte 7
Art. 49
In vigore dal 11 lug 2003
Le Parti definiranno ed attueranno i metodi, i mezzi e l'organizzazione per intraprendere e supportare i compiti descritti negli Articoli da 45 a 48 e stabiliranno obiettivi e procedure dettagliate in un atto internazionale specifico.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-49