Accordo quadroParte 7

Art. 48

In vigore dal 11 lug 2003
Le Parti si consulteranno al fine di armonizzare le rispettive procedure di gestione dei programmi e di acquisizione degli equipaggiamenti. 2. Le Parti individueranno i metodi ed i mezzi per assegnare l'incarico ed i fondi ad un'organizzazione con personalità giuridica che gestisca i programmi e proceda ad una comune acquisizione degli equipaggiamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-48

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo