Accordo quadro›Parte 7
Art. 48
In vigore dal 11 lug 2003
Le Parti si consulteranno al fine di armonizzare le rispettive procedure di gestione dei programmi e di acquisizione degli equipaggiamenti.
2. Le Parti individueranno i metodi ed i mezzi per assegnare l'incarico ed i fondi ad un'organizzazione con personalità giuridica che gestisca i programmi e proceda ad una comune acquisizione degli equipaggiamenti.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-48