Accordo quadro›Parte 8
Art. 52
In vigore dal 11 lug 2003
La Parte che riceve da un'altra Parte informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato, non userà o rivelerà tali informazioni se non allo scopo per il quale sono state fornite, a meno che non abbia ricevuto precedente consenso scritto dalla Parte che le fornisce. Se non diversamente specificato dalla Parte che fornisce le informazioni, queste ultime saranno rilasciate esclusivamente a coloro i quali, all'interno dell'amministrazione della Parte ricevente, hanno una "necessità di conoscere". Inoltre, le informazioni contraddistinte come aventi valore commerciale saranno protette, in assenza d'istruzioni specifiche, in base al fatto che sono state fornite solo a scopi informativi.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-52