Accordo quadroParte 9

Art. 56

In vigore dal 11 lug 2003
Una volta entrato in vigore il presente Accordo per tutti gli Stati firmatari, ogni Stato Membro dell'Unione Europea può richiedere l'adesione al Depositario del presente Accordo. Le Parti valuteranno tale richiesta. L'adesione sarà soggetta all'approvazione unanime delle Parti. L'adesione di ogni altro Stato europeo potrà essere presa in considerazione dalle Parti. Verrà rivolto un invito solo se esse pervengono a decisione unanime. 2. Per una Parte aderente, il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositario dell'atto di adesione. Il Depositario trasmetterà una copia certificata del presente Accordo al Governo della Parte richiedente. Il Depositario informerà le Parti della data di ricezione di ogni atto di adesione e della data di entrata in vigore del presente Accordo per ogni Parte aderente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-56

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo