Accordo quadro›Parte 9
Art. 58
In vigore dal 11 lug 2003
1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni proposta di emendamento sarà sottoposto per iscritto al Depositario che lo invierà a tutti gli Stati firmatari per essere valutato dal Comitato Esecutivo e da ogni Stato che ha aderito. Una volta che l'emendamento è stato approvato per iscritto da tutte le Parti, ognuna invierà al Depositario il proprio atto di ratifica, accettazione o approvazione. L'emendamento entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositario degli atti di tutte le Parti. Il Depositario notificherà a tutti gli Stati firmatari e ad ogni Stato che ha aderito la data in cui ogni emendamento entrerà in vigore. Ogni emendamento che entra in vigore prima che tutti i sei Stati firmatari siano diventati Parti sarà vincolante per gli altri Stati firmatari quando diventeranno Parti.
Ogni emendamento, che entra in vigore sarà vincolante per qualsiasi altro Stato che ha aderito quando diventerà Parte.
2. (a) L'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate costituirà parte integrale del presente Accordo. Il contenuto riguarderà esclusivamente questioni amministrative o tecniche relative alla sicurezza delle Informazioni Classificate. (b) Ogni modifica a questo Allegato può essere decisa dal Comitato Esecutivo.
Tali modifiche entreranno in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data in cui il Depositario riceve la decisione del Comitato Esecutivo. Il Depositario notificherà a tutti gli Stati firmatari ed agli Stati che hanno aderito la data in cui ogni modifica entrerà in vigore.
3. Ogni Stato che ha fatto richiesta di aderire, o che è stato invitato ad aderire in base al disposto dell'.1 sarà informato dal Depositario di ogni emendamento concordato o modifica e della data di entrata in vigore.
Storico versioni
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