Art. 3

In vigore dal 11 lug 2003
1. Al comma 6 dell' della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);"; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;".
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-rd-3

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