Art. 3
In vigore dal 11 lug 2003
1. Al comma 6 dell' della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);";
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-rd-3