Art. 5
In vigore dal 11 lug 2003
1. All' della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la parola: "UEO" è sostituita dalla seguente: "UE";
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all', comma 1".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-rd-5