Art. 6

In vigore dal 11 lug 2003
1. Dopo il comma 5 dell' della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto il seguente: "5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all', comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all', comma 7-bis, e devono essere indicati: a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre; b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione; c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall', commi 4 e 5".
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-rd-6

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