Art. 4

In vigore dal 11 lug 2003
1. All' della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad esse"; b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto"; c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1".
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-rd-4

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