Art. 8
In vigore dal 11 lug 2003
1. All' della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ad eccezione dei casi previsti dall', commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto";
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "L'autorizzazione" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile,".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-rd-8