Art. 8

In vigore dal 11 lug 2003
1. All' della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ad eccezione dei casi previsti dall', commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto"; b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "L'autorizzazione" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile,".
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-rd-8

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Art. 8 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. — Testo vigente | Portale Normativo