Art. 11
In vigore dal 11 lug 2003
1. Per quanto attiene ai programmi di coproduzione intergovernativa per la produzione di materiali di armamento e di equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, l'operatore, in caso di concessione di licenza globale di progetto, presenta l'elenco dei materiali fino a quel momento movimentati, certificato dal Ministero della difesa, al Ministero degli affari esteri e all'Amministrazione doganale che provvede alla definizione dei regimi doganali accesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-rd-11