Art. 10

In vigore dal 11 lug 2003
1. All' della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero in caso di licenza globale di progetto"; b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri".
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-rd-10

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