Accordo quadroParte 4

Art. 20

In vigore dal 11 lug 2003
1. Ai fini del presente Accordo, le Parti utilizzeranno le classifiche nazionali di sicurezza ed i loro equivalenti come specificato nel riquadro dell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate. 2. Quando una Parte modifica la propria classifica nazionale, ne informerà al più presto le altre Parti.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-20

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