Accordo quadro›Parte 4
Art. 25
In vigore dal 11 lug 2003
Di norma le Informazioni Classificate di livello Riservatissimo e Segreto saranno trasferite tra le Parti con bolgetta diplomatica da Governo a Governo o attraverso canali approvati dalle ANS/ASD delle Parti. Tali informazioni dovranno riportare il livello di classifica ed indicare il paese di origine.
2. Altri mezzi per la trasmissione di informazioni classificate Riservate o Riservatissime sono descritti nell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-25