Accordo quadroParte 4

Art. 25

In vigore dal 11 lug 2003
Di norma le Informazioni Classificate di livello Riservatissimo e Segreto saranno trasferite tra le Parti con bolgetta diplomatica da Governo a Governo o attraverso canali approvati dalle ANS/ASD delle Parti. Tali informazioni dovranno riportare il livello di classifica ed indicare il paese di origine. 2. Altri mezzi per la trasmissione di informazioni classificate Riservate o Riservatissime sono descritti nell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148#art-aq-25

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Art. 25 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185. — Testo vigente | Portale Normativo